Respinto il ricorso di un militare, che aveva contestato le disposizioni sostenendo la violazione di diversi principi costituzionali e comunitari
Le norme introdotte durante l’emergenza sanitaria da Covid-19 che prevedevano l’obbligo vaccinale sono costituzionalmente legittime. Lo ha stabilito il Tar del Lazio, respingendo il ricorso presentato da un maresciallo dell’Aeronautica Militare, che aveva contestato le disposizioni sostenendo la violazione di diversi principi costituzionali e comunitari.
Nel ricorso, il militare aveva sollevato dubbi sulla compatibilità dell’obbligo vaccinale con i diritti alla libertà personale, all’uguaglianza e alla non discriminazione, sostenendo che le restrizioni applicate ai non vaccinati fossero eccessive e ingiustificate.
I giudici amministrativi hanno però ribadito la piena legittimità delle misure adottate durante l’emergenza sanitaria, richiamando le sentenze della Corte costituzionale del 2023, secondo cui l’imposizione di un trattamento sanitario obbligatorio può essere giustificata in nome del principio di solidarietà sociale sancito dall’articolo 2 della Costituzione, “Ciascuno può essere obbligato a un dato trattamento sanitario, anche comportante un rischio specifico – si legge nella sentenza – restando così legittimamente limitata la sua autodeterminazione, se ciò avviene per tutelare un interesse primario della collettività”.
Il Tar ha anche sottolineato che la scelta legislativa non può essere considerata irragionevole o sproporzionata, considerando i dati scientifici disponibili al momento dell’introduzione dell’obbligo. Per questo motivo, la diversificazione di regimi tra soggetti vaccinati e non vaccinati è stata ritenuta giustificata sia sotto il profilo sanitario, sia come strumento per incentivare la diffusione del vaccino.
Inoltre, è stata respinta anche l’accusa di violazione dei diritti sanciti dall’Unione Europea: i giudici amministrativi hanno citato la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che riconosce la legittimità di un obbligo vaccinale quando è motivato da “impellenti esigenze di tutela della salute pubblica e individuale”, senza che ciò comporti una lesione della dignità della persona, né una discriminazione illegittima.
Con questa sentenza, il Tar conferma la linea seguita dalle istituzioni italiane e internazionali in materia di salute pubblica durante la pandemia, sottolineando il valore superiore della protezione collettiva in contesti emergenziali.