Ponte Morandi, Castellucci condannato a 12 anni: la lettura integrale della sentenza

A otto anni dal crollo ecco i verdetti che contemplano anche 25 assoluzioni. Pre annunciati gli appelli

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Dopo otto anni dal crollo del ponte Morandi, è arrivata la decisione del tribunale sulla tragedia che il 14 agosto 2018 sconvolse la città e l’Italia intera, causando la morte di 43 persone.

La lettura della sentenza è iniziata alle 14, al termine di un lungo procedimento giudiziario che ha visto coinvolti 57 imputati. Tra le figure principali del processo c’era Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, che è stato condannato a 12 anni di reclusione. Michele Donferri Mitelli, ex responsabile delle manutenzioni di Autostrade per l'Italia, è stato condannato a 11 anni.

La procura, rappresentata dai pubblici ministeri Walter Cotugno e Marco Airoldi, aveva chiesto la condanna per 56 imputati. Per Castellucci era stata avanzata la richiesta di pena più severa: 18 anni e 6 mesi di carcere.

Ecco il dispositivo della sentenza letta dal presidente, dottor Paolo Lepri:

G NR 10468/18

RG DIB 2037/22

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI GENOVA

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p. (p. 1)

DICHIARA

AGNESE Paolo, CAMOMILLA Gabriele, CASINI Carlo, FABRIANI Giorgio, MALGARINI Mauro, MOLLO Riccardo e ROMAGNOLO Mariano responsabili dei reati di crollo colposo e omicidio colposo rispettivamente contestati ai capi 1), 19), 20), 45), 63), 73) e 86), esclusa per i reati di omicidio colposo l'aggravante lavoristica (p. 1);

dichiara altresì ALLEMANNI Serena, BANDINI Claudio, BERGAMO Mario, BERNARDINI Lanfranco, BERTI Paolo, BRENCICH Antonio, BUONACCORSO Salvatore, CASTELLUCCI Giovanni, CENERI Maurizio, COLETTA Mauro, DE ANGELIS Emanuele, DE SANTIS Matteo, DI TADDEO Fulvio, DONFERRI MITELLI Michele, FERRETTI TORRICELLI Lucio, FRANZESE Michele, GALATA' Antonino, GIORDANO Marita, MARIGLIANI Stefano, MELIANI Massimo, NEBBIA Giampaolo, RIGACCI Riccardo, STRAZZULLO Paolo, TESTA Carmine e VEZIL Marco responsabili dei reati di crollo colposo e omicidio stradale – in tale ultima fattispecie, esclusa l'aggravante lavoristica, ritenuti assorbiti i reati di omicidio colposo semplice di cui all'art. 589 c.p. – rispettivamente contestati ai capi 3), 9), 10), 13), 15), 17), 18), 22), 24), 31), 32), 33), 36), 39), 47), 49), 52), 59), 64), 70), 75), 83), 99), 103) e 109) (p. 1)

e, ritenuto il concorso formale tra i reati indicati, esclusa per tutti i suddetti imputati anche l'aggravante di cui all'art. 61 n. 3 c.p. e concesse le attenuanti generiche a tutti, ad eccezione di CENERI, DE ANGELIS, NEBBIA e VEZIL, valutate le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle residue aggravanti per gli imputati BERGAMO, BUONACCORSO, DE SANTIS, FABRIANI e FRANZESE ed equivalenti alle residue aggravanti per i restanti imputati (pp. 1-2)

CONDANNA

  • CASTELLUCCI Giovanni alla pena di anni dodici di reclusione; (p. 2)

  • DONFERRI MITELLI Michele alla pena di anni undici di reclusione; (p. 2)

  • CENERI Maurizio e DE ANGELIS Emanuele alla pena di anni dieci di reclusione; (p. 2)

  • NEBBIA Giampaolo alla pena di anni otto e mesi otto di reclusione; (p. 2)

  • MOLLO Riccardo alla pena di anni otto e mesi sei di reclusione; (p. 2)

  • DI TADDEO Fulvio alla pena di anni otto di reclusione; (p. 2)

  • MALGARINI Mauro e MELIANI Massimo alla pena di anni sette di reclusione; (p. 2)

  • VEZIL Marco alla pena di anni sei e mesi sette di reclusione; (p. 2)

  • CAMOMILLA Gabriele alla pena di anni sei di reclusione; (p. 2)

  • BERTI Paolo e GALATA' Antonino alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione; (p. 2)

  • CASINI Carlo e COLETTA Mauro alla pena di anni cinque di reclusione; (p. 2)

  • BERNARDINI Lanfranco, FERRETTI TORRICELLI Lucio, MARIGLIANI Stefano, RIGACCI Riccardo e ROMAGNOLO Mariano alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione; (p. 2)

  • AGNESE Paolo, ALLEMANNI Serena, BANDINI Claudio, BRENCICH Antonio, GIORDANO Marita, STRAZZULLO Paolo e TESTA Carmine alla pena di anni quattro e mesi due di reclusione; (p. 2)

  • BERGAMO Mario, BUONACCORSO Salvatore, DE SANTIS Matteo, FABRIANI Giorgio e FRANZESE Michele alla pena di anni uno, mesi undici e giorni cinque di reclusione. (pp. 2-3)

Condanna i suddetti imputati al pagamento delle spese processuali. (p. 3)

Visti gli artt. 31 e 33 c.p. (p. 3)

APPLICA

nei confronti dei suddetti imputati, con esclusione di BERGAMO, BUONACCORSO, DE SANTIS, FABRIANI e FRANZESE, la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata corrispondente a quella della pena inflitta. (p. 3)

Visto l'art. 163 c.p. (p. 3)

CONCEDE

agli imputati BERGAMO, BUONACCORSO, DE SANTIS, FABRIANI e FRANZESE il beneficio della sospensione condizionale della pena. (p. 3)

Visto l'art. 240 c.p. (p. 3)

ORDINA

la confisca dell'Autocarro MAN targato BJ666YS, dei nastri laminati a caldo, del semirimorchio targato AL19914, della motrice Iveco 440 targata ZA818SH, dei campioni prelevati con la carotatura e degli ulteriori reperti ancora in sequestro (p. 3)

ORDINA

il dissequestro e la restituzione agli aventi diritto del residuo materiale in sequestro. (p. 3)

Visti gli artt. 538 e seguenti c.p.p. (p. 3)

CONDANNA

gli imputati nei confronti dei quali è stata affermata la penale responsabilità, ad eccezione di BERTI, CASTELLUCCI, DE SANTIS, DI TADDEO, DONFERRI MITELLI, GALATA', MALGARINI, MELIANI, MOLLO e RIGACCI, e anche questi ultimi esclusivamente nei confronti di Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Liguria, Comune di Genova, Terminal Contenitori Porto di Genova S.p.A., Possetti Egle, Bellasio Marcello, Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi e Stucci Ferdinando, in solido tra loro, al risarcimento dei danni a favore delle costituite parti civili, con esclusione delle organizzazioni sindacali, danni da liquidarsi in separato giudizio civile (p. 4)

CONDANNA

gli imputati nei confronti dei quali è stata affermata la penale responsabilità, ad eccezione di BERTI, CASTELLUCCI, DE SANTIS, DI TADDEO, DONFERRI MITELLI, GALATA', MALGARINI, MELIANI, MOLLO e RIGACCI, e anche questi ultimi esclusivamente nei confronti di Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Liguria, Comune di Genova, Terminal Contenitori Porto di Genova S.p.A., Possetti Egle, Bellasio Marcello, Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi e Stucci Ferdinando, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di costituzione delle parti civili, con exclusion delle organizzazioni sindacali, spese liquidate, oltre maggiorazione per le spese generali al 15% e gli altri accessori di legge, come segue: (p. 4)

  • euro 9.174,00 a favore della parte civile assistita dall'Avvocato Liberti, con distrazione a favore di tale difensore dichiaratosi antistatario; (p. 4)

  • euro 20.946,90 a favore delle parti civili assistite dall'Avvocatura dello Stato; (p. 4)

  • euro 34.755,75, per ciascun difensore, a favore delle parti civili assistite dagli Avvocati: Angilletta, Bruzzone, Caputo, Liguori, Repetti, Schiaffino, Steccone, Stifano; con distrazione a favore di tali difensori dichiaratisi antistatari; (pp. 4-5)

  • euro 44.715,00 a favore della party civile assistita dall'Avvocato Baldini, con distrazione a favore di tale difensore dichiaratosi antistatario; (p. 5)

  • euro 69.511,50, per ciascun difensore, a favore delle parti civili assistite dagli Avvocati: Barbieri, Mereu, Mezzapesa, Nappi, Navarra; (p. 5)

  • euro 69.511,50, per ciascun difensore, a favore delle parti civili assistite dagli Avvocati: Cesareo, Delfino, La Cognata, Mezzogori, Mortara, Quartero, Silvestri, Tulino; con distrazione a favore di tali difensori dichiaratisi antistatari; (p. 5)

  • euro 101.847,60, per ciascun difensore, a favore delle parti civili assistite dagli Avvocati Golda e Caruso, con distrazione a favore di tale ultimo difensore dichiaratosi antistatario; (p. 5)

  • euro 14.805,95 a favore della parte civile assistita dall'Avvocato Di Salvo, per la parte precedente alla sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con distrazione a favore di tale difensore dichiaratosi antistatario; (p. 5)

  • euro 8.866,58 a favore della parte civile assistita dall'Avvocato Di Salvo, per la parte successiva all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con disposizione di pagamento a favore dello Stato e con liquidazione disposta con contestuale decreto; (pp. 5-6)

  • euro 15.447,00 a favore della parte civile assistita dall'Avvocato Panariello, con disposizione di pagamento a favore dello Stato e con liquidazione disposta con contestuale decreto; (p. 6)

  • euro 31.377,49 a favore delle parti civili assistite dall'Avvocato Terrasi, con distrazione a favore di tale difensore dichiaratosi antistatario; (p. 6)

  • euro 1.501,45 a favore della parte civile Lazzarotto Angela, difesa dall'Avvocato Terrasi, per la parte successiva all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con disposizione di pagamento a favore dello Stato e con liquidazione disposta con contestuale decreto. (p. 6)

RESPINGE

le domande proposte dalle organizzazioni sindacali FEDERAZIONE ITALIANA TRASPORTI FIT CISL LIGURIA, FIM CISL LIGURIA, FISASCAT CISL GENOVA AREA METROPOLITANA, UNIONE SINDACALE REGIONALE DELLA LIGURIA (USR) CISL, UIL LIGURIA, CGIL CAMERA DEL LAVORO METROPOLITANA, con compensazione integrale delle spese di lite. (p. 6)

RESPINGE

le domande di provvisionale variamente avanzate. (p. 6)

Visto l'art. 531 c.p.p. (p. 6)

DICHIARA

non doversi procedere nei confronti di GIACOBBI Massimiliano in ordine al reato di falso in atto pubblico contestatogli al capo 57), nonché in ordine ai reati di crollo colposo, omicidio stradale e lesioni stradali di cui al capo 55), in tali ultime due fattispecie ritenuti assorbiti, esclusa l'aggravante lavoristica, i reati di omicidio colposo semplice e lesioni colpose semplici di cui agli artt. 589 e 590 c.p., per l'estinzione dei reati a seguito di morte del reo (p. 6)

DICHIARA

non doversi procedere nei confronti di AGNESE Paolo, CAMOMILLA Gabriele, CASINI Carlo, FABRIANI Giorgio, MALGARINI Mauro, MOLLO Riccardo e ROMAGNOLO Mariano in ordine ai reati di lesioni colpose rispettivamente contestati ai capi 1), 19), 20), 45), 63), 73) e 86), esclusa l'aggravante lavoristica, per l'estinzione dei reati a seguito di intervenuta prescrizione (p. 7)

DICHIARA

non doversi procedere nei confronti di ALLEMANNI Serena, BANDINI Claudio, BERGAMO Mario, BERNARDINI Lanfranco, BERTI Paolo, BRENCICH Antonio, BUONACCORSO Salvatore, CASTELLUCCI Giovanni, CENERI Maurizio, COLETTA Mauro, DE ANGELIS Emanuele, DE SANTIS Matteo, DI TADDEO Fulvio, DONFERRI MITELLI Michele, FERRETTI TORRICELLI Lucio, FRANZESE Michele, GALATA' Antonino, GIORDANO Marita, MARIGLIANI Stefano, MELIANI Massimo, NEBBIA Giampaolo, RIGACCI Riccardo, STRAZZULLO Paolo, TESTA Carmine e VEZIL Marco in ordine ai reati di lesioni stradali – in essi ritenuti assorbiti, esclusa l'aggravante lavoristica, quelli di lesioni colpose semplici di cui all'art. 590 c.p. – rispettivamente contestati ai capi 3), 9), 10), 13), 15), 17), 18), 22), 24), 31), 32), 33), 36), 39), 47), 49), 52), 59), 64), 70), 75), 83), 86), 99), 103) e 109), per l'estinzione dei reati a seguito di intervenuta prescrizione (p. 7)

DICHIARA

non doversi procedere nei confronti di DONFERRI MITELLI Michele, PROIETTI Giovanni e STRAZZULLO Paolo in ordine ai reati di falso in atto pubblico rispettivamente loro contestati ai capi 41), 42), 43), 79), 80) e 101) per l'estinzione dei reati a seguito di intervenuta prescrizione. (p. 7)

Visto l'art. 530 c.p.p. (p. 7)

ASSOLVE

tutti gli imputati cui sono contestati i reati di cui agli artt. 432 e 437 c.p. loro rispettivamente ascritti nei relativi capi di imputazione perché il fatto non sussiste (pp. 7-8)

ASSOLVE

RENZI Michele dai reati di crollo colposo, omicidio colposo e lesioni colpose contestati al capo 82), esclusa l'aggravante lavoristica per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose, per non avere commesso il fatto (p. 8)

ASSOLVE

MASELLI Donato Dino Giuseppe, VALENTI Antonino e ZANZARSI Federico dai reati di crollo colposo, omicidio stradale e lesioni stradali in tali ultime due fattispecie ritenuti assorbiti, esclusa l'aggravante lavoristica, i reati di omicidio colposo semplice e lesioni colpose semplici di cui agli artt. 589 e 590 c.p. – rispettivamente contestati ai capi 67), 106) e 112), per non avere commesso il fatto (p. 8)

ASSOLVE

CESERI Pierluigi, CHISARI Agostino, LAI Igino, MELEGARI Alessandro, NATALI Alessandro, RAPINO Franco, SANTOPOLO Michele, SARTINI Ugo e SPADAVECCHIA Nicola dai reati di crollo colposo, omicidio colposo e lesioni colpose rispettivamente contestati ai capi 27), 29), 62), 69), 74), 81), 93), 95) e 98), esclusa l'aggravante lavoristica per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose, perché il fatto non costituisce reato (p. 8)

ASSOLVE

ASCENZI Alberto, CINELLI Vincenzo, FERRAZZA Roberto, FRAZZICA Luca, PROIETTI Giovanni, RUGGERI Massimo, SANETTI Fabio, SANTORO Bruno, SERVETTO Mario, SISCA Giuseppe e TRIMBOLI Marco dai reati di crollo colposo, omicidio stradale e lesioni stradali in tali ultime due fattispecie ritenuti assorbiti, esclusa l'aggravante lavoristica, i reati di omicidio colposo semplice e lesioni colpose semplici di cui agli artt. 589 e 590 c.p. – rispettivamente contestati ai capi 6), 30), 46), 50), 78), 88), 90), 94), 96), 97) e 104), perché il fatto non costituisce reato (p. 8)

ASSOLVE

AGNESE Paolo, ALLEMANNI Serena, ASCENZI Alberto, BERGAMO Mario, CASINI Carlo, CENERI Maurizio, DE SANTIS Matteo, DI TADDEO Fulvio, DONFERRI MITELLI Michele, FRAZZICA Luca, GALATA' Antonino, GIACOBBI Massimiliano, GIORDANO Marita, MARIGLIANI Stefano, MELANDRI Giorgio, MELIANI Massimo, NEBBIA Giampaolo, RIGACCI Riccardo, ROMAGNOLO Mariano, RUGGERI Massimo, SANETTI Fabio, STRAZZULLO Paolo, TRIMBOLI Marco, VALENTI Antonino e VEZIL Marco dai reati loro rispettivamente ascritti ai capi 2), 4), 7), 11), 21), 25), 34), 37), 40), 51), 53), 56), 60), 65), 68), 71), 76), 84), 87), 89), 91), 100), 105), 107) e 110), limitatamente ai falsi documentali cartacei in rapporti ispettivi, perché il fatto non sussiste (p. 9)

ASSOLVE

AGNESE Paolo, ALLEMANNI Serena, ASCENZI Alberto, BERGAMO Mario, CASINI Carlo, CENERI Maurizio, DE SANTIS Matteo, DI TADDEO Fulvio, DONFERRI MITELLI Michele, FRAZZICA Luca, GALATA' Antonino, GIACOBBI Massimiliano, GIORDANO Marita, MARIGLIANI Stefano, MELIANI Massimo, NEBBIA Giampaolo, RIGACCI Riccardo, ROMAGNOLO Mariano, SANETTI Fabio, STRAZZULLO Paolo, VALENTI Antonino e VEZIL Marco dai reati loro rispettivamente ascritti ai capi 2), 4), 7), 11), 21), 25), 34), 37), 40), 51), 53), 56), 60), 65), 71), 76), 84), 87), 91), 100), 107) e 110), limitatamente ai falsi informatici in relazione trimestrale, perché il fatto non sussiste (p. 9)

ASSOLVE

ALLEMANNI Serena, CASINI Carlo, MELANDRI Giorgio, RUGGERI Massimo, SANETTI Fabio e TRIMBOLI Marco, dai reati loro contestati ai capi 4), 21), 68), 89), 91) e 105), limitatamente ai falsi documentali informatici in rapporto ispettivo, perché il faito non costituisce reato (p. 9)

ASSOLVE

ALLEMANNI Serena, CASINI Carlo e SANETTI Fabio dai reati di concorso in falso loro ascritti ai capi 4), 21) e 91), limitatamente ai falsi documentali cartacei in relazione trimestrale, perché il fatto non costituisce reato (p. 9)

ASSOLVE

AGNESE Paolo, ASCENZI Alberto, BERGAMO Mario, CENERI Maurizio, DE SANTIS Matteo, DI TADDEO Fulvio, DONFERRI MITELLI Michele, FRAZZICA Luca, GALATA' Antonino, GIACOBBI Massimiliano, GIORDANO Marita, MARIGLIANI Stefano, MELIANI Massimo, NEBBIA Giampaolo, RIGACCI Riccardo, ROMAGNOLO Mariano, STRAZZULLO Paolo, VALENTI Antonino e VEZIL Marco dai reati di concorso in falso in atto pubblico contestati rispettivamente ai capi 2), 7), 11), 25), 34), 37), 40), 51), 53), 56), 60), 65), 71), 76), 84), 87), 100), 107) e 110), limitatamente ai falsi documentali informatici in rapporto ispettivo ed ai falsi documentali cartacei in relazione trimestrale, per non avere commesso il fatto (p. 10)

ASSOLVE

ALLEMANNI Serena, ASCENZI Alberto, BERGAMO Mario, BERNARDINI Lanfranco, BERTI Paolo, CASTELLUCCI Giovanni, CENERI Maurizio, DE SANTIS Matteo, DI TADDEO Fulvio, DONFERRI MITELLI Michele, FERRETTI TORRICELLI Lucio, GALATA' Antonino, GIACOBBI Massimiliano, GIORDANO Marita, MARIGLIANI Stefano, MELIANI Massimo, NEBBIA Giampaolo, RIGACCI Riccardo, SANETTI Fabio, STRAZZULLO Paolo, VALENTI Antonino e VEZIL Marco dai reati di rifiuto di atti di ufficio loro rispettivamente contestati ai capi 5), 8), 12), 14), 16), 23), 26), 35), 38), 44), 48), 54), 58), 61), 66), 72), 77), 85), 92), 102), 108) e 111) perché il fatto non costituisce reato. (p. 10)

Indica in giorni novanta il termine per il deposito dei motivi. (p. 10)

Genova, 16.7.2026 (p. 10)

IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Lepri (p. 10)

Il team legale di Giovanni Castellucci ha diffuso una nota:

Accogliamo con doveroso rispetto la decisione del Tribunale di Genova, ma non possiamo condividerne le conclusioni.

Attendiamo di leggere le motivazioni della sentenza, tuttavia la lettura del dispositivo sembra confermare una preoccupante impostazione che finisce per separare la responsabilità penale dalla concreta individuazione delle condotte personali e dalla reale gestione del rischio.

Nel corso del dibattimento è emerso che il crollo del Ponte Morandi è stato determinato da un difetto costruttivo occulto, rimasto sconosciuto per oltre cinquant'anni e mai individuato da alcuno tra progettisti, costruttori, gestori pubblici, gestori privati, consulenti, università e organismi tecnici, che, a vario titolo e in tempi diversi, si sono tutti occupati della sicurezza del ponte. 

Nessuno aveva mai segnalato l'esistenza di un rischio per la sicurezza dell’infrastruttura.

Nel corso degli anni il ponte è stato monitorato e sottoposto a verifiche costanti. Nel 2016, su impulso dello stesso amministratore delegato, una primaria società specializzata nel settore delle infrastrutture giudicò il sistema di monitoraggio idoneo a cogliere l'evoluzione dello stato degli stralli. Nello stesso periodo, autorevoli esperti confermarono l'esistenza di ampi margini di sicurezza della struttura.

Mai nessuno in più di 50 anni ha anche solo dubitato dell’esistenza di difetti costruttivi sugli stralli. Il ponte è stato commissionato negli anni ‘60 dallo Stato (ANAS), costruito da società diventata ben presto IRI (Condotte) e ristrutturato dalla stessa IRI negli anni ’90. A seguito degli interventi realizzati negli anni ’90, il ponte è stato certificato dai più importanti luminari dell’epoca come esente da difetti e sicuro perlomeno fino al 2030 e, come tale, è stato poi privatizzato dallo Stato: il ponte è stato dunque venduto ai privati come “nuovo”. 

Eppure, oggi si ritiene di attribuire una responsabilità penale personale ad un Amministratore Delegato di una società che altro non ha fatto che affidarsi ai migliori tecnici del settore dell’ingegneria. 

Il principio secondo cui garante è il soggetto che gestisce concretamente il rischio, viene sostituito da una concezione che fa coincidere la responsabilità con la posizione gerarchica. In questo modo il ruolo di amministratore delegato diventa una figura astratta chiamata a rispondere dell'intero sistema aziendale indipendentemente dalla rigorosa individuazione di una specifica azione o omissione personale.

Si tratta di un’impostazione che finisce per svuotare il sistema delle deleghe, i controlli interni e le responsabilità operative, teorizzando modelli organizzativi per le aziende complesse contrari anche a tutte le prescrizioni e indicazioni in materia di governance e di gestione dei rischi, promosse dalle autorità di controllo come best practices.

Il processo ha inoltre escluso l'esistenza di una politica improntata al risparmio a discapito della sicurezza. Le risorse per la manutenzione non sono mai state negate. Al contrario, proprio Giovanni Castellucci aveva promosso (in assenza di evidenze che legittimassero sul piano tecnico richieste da parte delle strutture operative) gli interventi di rinforzo della struttura, già deliberati dal CdA nel 2017.

La sofferenza provocata dalla tragedia di Genova è immensa e merita rispetto. Ma proprio la gravità dell'evento impone che la giustizia continui a fondarsi sull'accertamento delle responsabilità individuali e non sulla ricerca di un capro espiatorio. In uno Stato di diritto, il dolore non può trasformarsi in una presunzione di colpevolezza.

Per queste ragioni confidiamo che il giudizio di appello possa ristabilire il necessario rapporto tra causalità, colpa e responsabilità personale, riconoscendo ciò che il processo ha dimostrato: l'ingegner Giovanni Castellucci ha operato nell'ambito delle proprie funzioni, favorendo ogni iniziativa ritenuta necessaria per la sicurezza dell'infrastruttura, mai lesinando risorse e adempiendo diligentemente ai doveri di “alta vigilanza” in uno con il CdA.  Pertanto, non può essere chiamato a rispondere di fatti che non dipendono da sue condotte personali.

Continueremo pertanto a difendere con determinazione la sua innocenza nelle sedi previste dall'ordinamento.

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Il Tribunale di Genova ha emesso un comunicato stampa, ecco il testo integrale:
TRIBUNALE DI GENOVA
PRESIDENZA
COMUNICATO STAMPA A SEGUITO DI LETTURA DEL DISPOSITIVO NEL PROCESSO PER IL CROLLO DEL VIADOTTO POLCEVERA (C.D. PONTE MORANDI)
Premessa la complessità del processo, la quale non consente in questo contesto un'articolata spiegazione del dispositivo della sentenza letta all'udienza del 16.7.2026, dispositivo cui si rimanda integralmente in attesa del deposito delle motivazioni nel termine di 90 giorni, eventualmente prorogabili per legge di ulteriori 90 giorni, si evidenziano comunque alcuni aspetti di interesse pubblico ad uso stampa.
Va ribadita, anzitutto, la straordinaria complessità del processo svoltosi in primo grado davanti al Tribunale di Genova per il crollo del Viadotto Polcevera (c.d. Ponte Morandi). A riscontro di ciò, si riportano i seguenti dati:
  • Imputati: 59 persone (di cui due nelle more decedute e per una delle quali la posizione è stata stralciata), assistiti da 67 difensori.
  • Parti civili: ammesse 213 (46 delle quali hanno revocato la costituzione nel corso del dibattimento), su un totale di 658 che si erano costituite (fra le quali la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Liguria ed il Comune di Genova), assistite da 33 difensori.
  • Capi di imputazione: 112 all'interno di un decreto che dispone il giudizio di 1.479 pagine.
  • Udienze: celebrate 284 udienze per un totale di 24.247 pagine di trascrizioni e 10.431 pagine di verbali redatti in forma riassuntiva dalla cancelleria.
  • Testimoni e consulenti: escussi 282 testimoni e consulenti tecnici e 4 periti.
  • Esami e dichiarazioni: 12 imputati si sono sottoposti ad esame e 21 hanno reso spontanee dichiarazioni accompagnate dal deposito di memorie di centinaia di pagine ciascuna.
  • Memorie dell'accusa: il pubblico ministero ha depositato memorie per complessive 7.000 pagine circa.
  • Memorie delle difese: le difese degli imputati hanno depositato oltre 200 memorie per complessive 12.000 pagine circa.
  • Documentazione: la documentazione cartacea acquisita consta di 332 faldoni, cui si aggiungono 352 supporti informatici, il tutto per un totale di 12 terabyte di documentazione informatica.
Considerato il pubblico dibattimento, poi, quanto al dispositivo letto in udienza si rileva quanto segue.
Il Tribunale di Genova è addivenuto per alcuni imputati a pronunce di condanna per certuni tra i reati più gravi contestati, ritenendo, tra quelli non prescritti, i reati di crollo colposo, nonché di omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme sulla disciplina della circolazione stradale, prima del 25.3.2016, e di omicidio stradale, dal 25.3.2016.
A tali pronunce il Tribunale di Genova è addivenuto a seguito di passaggi logico-giuridici che, per come si è sviluppato il dibattimento, hanno riguardato tra gli altri i seguenti temi:
  • Da un lato, un sistema di difetti collocato nella parte sommitale dello strallo di pila 9, lato Genova mare, del Viadotto Polcevera (c.d. Ponte Morandi) alla base del cinematismo del crollo verificatosi il 14.8.2018;
  • D'altro lato, la prevedibilità e l'evitabilità del tragico evento, anche a seguito del supplemento di perizia disposto in corso di processo.
Poste tali premesse, il Tribunale di Genova ha condannato:
  • Alcuni degli imputati tratti a giudizio, ritenuti responsabili nell'ambito dei ruoli assunti nelle complesse organizzazioni del gestore concessionario autostradale (AUTOSTRADE/ASPI) e della società delegata alla sorveglianza per Convenzione (SPEA), ambito rispetto al quale il processo ha posto il tema della violazione di regole cautelari di doverosa sorveglianza della parte sommitale delle pile strallate del Viadotto Polcevera, compresa pila 9, lato Genova mare, poi collassata, regole ricavabili - tra l'altro - dalla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 1967, n. 6736/61A1;
  • Alcuni degli imputati tratti a giudizio, ritenuti responsabili nell'ambito dei ruoli assunti nella complessa organizzazione del vigilante pubblico (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), ambito rispetto al quale il processo ha posto il tema della violazione di regole cautelari di doverosa vigilanza della sorveglianza altrui.
Da organigrammi agli atti per le figure apicali le responsabilità ritenute si inquadrano nei ruoli direttivi assunti, mentre per le altre figure esse si inquadrano rispetto alle competenze organizzative in tema di monitoraggio dell'opera autostradale.
Tenuto conto del fatto che, a partire dal 2015 per il Viadotto Polcevera sono state avviate fasi di progettazione preliminare e definitiva, prima, e di progettazione esecutiva, poi, volte al rinforzo delle pile 9 e 10 (compresa, dunque, la pila 9, poi collassata), tutte iniziative non portate a risolutiva esecuzione, il Tribunale ha altresì condannato:
  • Alcuni degli imputati tratti a giudizio, ritenuti responsabili nell'ambito dei ruoli assunti dal lato della stazione appaltante e degli incaricati alla progettazione coinvolti, ambito rispetto al quale il processo ha posto il tema della violazione di regole cautelari attinenti alle fasi della progettazione, rinvenute - tra l'altro - nel codice degli appalti pubblici del 2016 (D. Lgs. 50/2016), nel regolamento attuativo del 2010 nella parte pro tempore ancora vigente (D.P.R. 207/2010) e nelle Norme Tecniche delle Costruzioni del 2008;
  • Alcuni degli imputati tratti a giudizio, ritenuti responsabili nell'ambito dei ruoli assunti dal lato del Comitato Tecnico Amministrativo, chiamato ad esprimersi nella fase approvativa pubblica del progetto esecutivo di rinforzo di cui sopra, ambito rispetto al quale il processo ha posto il tema della violazione di regole cautelari attinenti a tale fase approvativa progettuale.
Il Tribunale ha escluso la colpa con previsione in ordine a tutte le posizioni e, quanto alla prescrizione dei reati per cui vi è stata condanna, pur esclusa l'aggravante lavoristica, il relativo termine risulta raddoppiato, ai sensi dell'art. 157 c.p.
Il dispositivo letto in udienza va inquadrato tenendo conto del fatto che il processo si è svolto in anni di giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione per cui, rispetto a reati colposi, per i soggetti ritenuti responsabili si individua in capo ai singoli un'area di rischio da governare e, personalizzando il giudizio, si muove quindi il rimprovero soggettivo colposo: in mancanza di area di rischio da governare, l'assoluzione è "per non aver commesso il fatto", mentre, in difetto di altri requisiti del rimprovero soggettivo colposo, l'assoluzione è "perché il fatto non costituisce reato".
Quanto alle imputazioni di falso e di rifiuto di atti d'ufficio sotto diversi profili contestate dal pubblico ministero, il Tribunale, come da dispositivo, ha prosciolto gli imputati con varie formule.
Laddove si è addivenuti a condanna, si evidenzia in ogni caso che trattasi di condanne allo stato non definitive, ragione per cui, per tutti, deve ribadirsi la presunzione di innocenza fino ad accertamento definitivo.
Genova, lì 16.7.2026
Il Presidente del Tribunale reggente
(dott. Enrico Ravera)
Il responsabile per la comunicazione del Tribunale
(dott. Giorgio Morando)


16/07/2026
R.S.